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DISLESSIA E DIDATTICA PDF Stampa E-mail
Scritto da Alessandra   
Venerdì 04 Gennaio 2013 13:13

DISLESSIA E DIDATTICA: FAQ

AREA DIDATTICO/METODOLOGICA

1] Mi hanno detto che devo cambiare il modo di fare didattica per adeguarla al bambino con DSA. Cosa significa?

Questo è previsto e fortemente raccomandato dalla normativa. Proporre una didattica diversa in generale significa:
A) Instaurare un clima di classe positivo e far emergere sia le potenzialità che le difficoltà di ciascuno, facendo in modo che vengano accettate serenamente. Si può cominciare leggendo i libri proposti dall'A.I.D. (ad es. “Il mistero delle formiche giganti”) oppure utilizzando il gioco di A.PRI.CO.(“Quando le parole fanno gli scherzetti”). Un altro libro utile per parlare delle difficoltà della dislessia, adatto ai bambini dei primi 2-3 anni delle elementari, è "Un bacio per Bicio"- Edizioni Almayer.
B) Utilizzare tabelle, mappe ecc. con tutta la classe, non solo con l’alunno dislessico, insegnando a costruirle autonomamente.
C) Allestire la classe con riferimenti visivi ai quali poter attingere sempre e liberamente.
D) Far lavorare spesso a coppie o in piccoli gruppi (metodo cooperativo)
E) Creare piccoli laboratori di classe o di interclasse con gruppi eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel leggere, errori fonologici…)
D) Fornire materiali concreti, manipolabili.
E) Utilizzare di frequente audiovisivi per proporre argomenti disciplinari.
F) Far utilizzare il PC agli alunni con diagnosi programmi appositi per facilitare la scrittura e la lettura, come raccomandato dalla normativa a proposito degli strumenti compensativi e dispensativi (vedi FAQ seguenti) ed attuare momenti di lavoro individualizzati e personalizzati

Questo è previsto e fortemente raccomandato dalla normativa. Proporre una didattica diversa in generale significa:
A) Instaurare un clima di classe positivo e far emergere sia le potenzialità che le difficoltà di ciascuno, facendo in modo che vengano accettate serenamente. Si può cominciare leggendo i libri proposti dall'A.I.D. (ad es. “Il mistero delle formiche giganti”) oppure utilizzando il gioco di A.PRI.CO.(“Quando le parole fanno gli scherzetti”). Un altro libro utile per parlare delle difficoltà della dislessia, adatto ai bambini dei primi 2-3 anni delle elementari, è "Un bacio per Bicio"- Edizioni Almayer.
B) Utilizzare tabelle, mappe ecc. con tutta la classe, non solo con l’alunno dislessico, insegnando a costruirle autonomamente.
C) Allestire la classe con riferimenti visivi ai quali poter attingere sempre e liberamente.
D) Far lavorare spesso a coppie o in piccoli gruppi (metodo cooperativo)
E) Creare piccoli laboratori di classe o di interclasse con gruppi eterogenei, soprattutto nelle classi prime, utilizzando giochi didattici per favorire la compensazione di alcune difficoltà (lentezza nel leggere, errori fonologici…)
D) Fornire materiali concreti, manipolabili.
E) Utilizzare di frequente audiovisivi per proporre argomenti disciplinari.
F) Far utilizzare il PC agli alunni con diagnosi programmi appositi per facilitare la scrittura e la lettura, come raccomandato dalla normativa a proposito degli strumenti compensativi e dispensativi (vedi FAQ seguenti) ed attuare momenti di lavoro individualizzati e personalizzati

2] Il mio alunno dislessico fa talmente tanti errori nelle produzioni scritte che perdo ore a correggere... C'è un rimedio?

Certo! Segnare le cose giuste, invece di quelle sbagliate, evidenziare il positivo... poi riflettere insieme all'alunno su quanto può essere migliorato, con calma, pazienza e in tempi lunghi. In generale, il compito di un alunno con DSA si deve valutare in base al contenuto e non alla forma. Se poi si vogliono comunque sottolineare gli errori, anche se questo può essere deleterio per la motivazione del ragazzino, ci sono accortezze importanti da seguire: leggere anche le FAQ successive.

 

Gli errori nei testi degli alunni con DSA vanno sottolineati?

Come regola generale è importante mettere a fuoco la tipologia di richiesta che l'insegnante fa in quel momento: se si tratta di un compito dove è richiesta la "correttezza ortografica" (dettato, prova di ortografia) è il caso di effettuare le correzioni; se invece la richiesta del compito è diversa e prevede una fase di ideazione, di progettazione o di rielaborazione personale (testi espositivi, descrittivi, narrativi, argomentativi ecc.), la correzione potrebbe essere completamente tralasciata, valutando semplicemente il contenuto dell'elaborato.
È bene soppesare il fatto che sottolineare gli errori può essere in ogni caso controproducente: la sottolineatura è una tecnica usata in altre occasioni per selezionare, evidenziare e memorizzare informazioni importanti (sottolineatura dei testi di studio); la sottolineatura potrebbe perciò evidenziare l'errore, rinforzando la memoria visiva e provocare quindi un indesiderato "effetto boomerang". Per altre modalità di correzione e consigli utili leggere le FAQ successive.

Come correggere gli elaborati di un alunno con DSA?

Vi sono diverse "buone pratiche" per la correzione. Eccone alcune:
- Se ci sono uno o più errori di ortografia su una stessa riga, è utile segnalarlo al bambino con un puntino colorato ad inizio riga. Questo lo aiuta a non disorientarsi di fronte alle numerose correzioni fatte dall'insegnante e lo stimola all'autocorrezione.
- Evitare di usare la penna rossa per segnalare gli errori, sostituendola invece con una penna verde, meno “invasiva”.
- Se in una stessa parola c'è più di un errore, cerchiare la parola invece di sottolineare i vari errori all'interno. La parola corretta va ASSIMILATA, perciò è consigliabile fornire all'alunno una scheda con i termini corretti da poter osservare e consultare in seguito.
- Se una stessa parola è stata scritta più volte in modo scorretto, (caso tipico il verbo avere alla terza persona singolare senza la "h") non penalizzare l'alunno contando come errori il numero delle parole uguali, ma considerarne solo una, come "campione".
- Se un periodo è scorretto, leggerlo all'alunno e chiedere se è in grado di spiegare meglio lo stesso concetto a voce. L'insegnante farà da "prestamano" e riscriverà la frase in stampato maiuscolo.
- Un'altra strategia utile è quella di lavorare sulla fase orale, per prevenire l'errore morfologico-sintattico: si chiede all'alunno di esporre a voce quanto ha intenzione di scrivere (se è il caso, anche sequenza per sequenza), guidandolo nell'elaborazione del discorso. In questo modo lo si aiuta a prendere coscienza dei suoi processi mentali e delle difficoltà che si presenteranno e a pianificare la struttura del testo (didattica metacognitiva). Questa strategia è adatta negli ultimi anni della scuola primaria ed oltre.

 

Che tipo di metodo è meglio utilizzare per l'insegnamento/apprendimento della letto-scrittura in classe prima? Il metodo globale è indicato?

È ormai assodato che è preferibile il metodo fonico-sillabico, anche se misto. Al contrario, il metodo globale comporta rischi per tutti coloro che già hanno delle difficoltà. Come evidenziato dai professionisti del settore e ribadito dalla normativa, anche se il metodo di insegnamento di per sé non è rilevante nell’origine dei DSA, tuttavia può complicare molto le cose. Nella dislessia, infatti, sono già compromesse le abilità fonologiche (difficoltà ad analizzare i suoni) e le competenze morfosintattiche (difficoltà a riconoscere la forma della parola nella frase); è inoltre scadente la memoria fonologica a breve termine.
Altri rischi del metodo globale riguardano l'approssimazione nella comprensione del testo e nella decodifica dei grafemi (aspetto visuo-percettivo); inoltre, il metodo globale presuppone un bagaglio lessicale e sintattico spesso carente nei bambini con svantaggio di tipo socioculturale o linguistico.

Cosa sono gli strumenti compensativi e dispensativi?

Sono misure didattiche necessarie agli alunni con DSA, (citate dapprima da diverse circolari ministeriali a partire dalla CM del 5/1/2005, dal D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 -regolamento sulla valutazione, art.10 - e in seguito dalla Legge Nazionale n°170/2010, dai relativi decreti attuativi e dagli annessi allegati ), che vanno offerte durante le normali attività didattiche e in fase di verifica, senza per questo inficiare la valutazione. Gli strumenti dispensativi sono esoneri da alcune attività di routine; le misure compensative sono facilitatori formali, necessari a compensare alcune carenze difficilmente colmabili.

Sono ad es. STRUMENTI DISPENSATIVI:

DISPENSE DA
- lettura a voce alta
- scrittura veloce sotto dettatura
- scrittura di appunti durante le lezioni
- lettura di consegne
- uso del vocabolario
- studio mnemonico delle tabelline, delle formule, delle coniugazioni verbali...
- studio delle lingue straniere in forma scritta


* Inoltre si devono consentire:
- interrogazioni programmate
- compiti a casa in misura ridotta
- l'uso di testi ridotti, non per contenuto, ma per quantità di pagine

 

SONO ad es. STRUMENTI COMPENSATIVI:

- Tabelle dell'alfabeto con i vari caratteri, delle formule di geometria, delle misure, dei mesi
- Tavola pitagorica
- Calcolatrice
- Cartine geo/storiche
- Mappe concettuali e mentali
- Audiocassette o CD con i contenuti dei testi di studio
- Registrazioni delle lezioni (consentire l'uso del registratore in classe o fornire il file audio della lezione)
- Computer con programmi di videoscrittura e correttore ortografico, dizionari digitali, libri parlati o in pdf da leggere con sintesi vocale, software dedicati...
- Valutazione che non tenga conto della forma grafica/ortografica, ma del contenuto

AREA DELLE RELAZIONI E DELLA MOTIVAZIONE

Spesso il bambino con disturbo specifico di apprendimento si chiude in se stesso, o reagisce con comportamenti di rifiuto, aggressivi o provocatori. Cosa fare?

Il bambino con DSA può reagire in questo modo per motivi psicologici ed emotivi: perché è consapevole delle proprie difficoltà ma non sa come superarle, perché si vergogna e teme di essere deriso, perché non si sente all’altezza della situazione, percepisce le richieste di prestazione come superiori alle sue capacità e si accorge che i suoi sforzi restano vani.
In alcuni casi di particolare disagio può essere utile chiedere il supporto di uno psicoterapeuta.
In ogni caso, è assolutamente necessario potenziare l’autostima già compromessa del bambino ed adottare adeguate prassi didattiche, non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche educativo, in modo da favorire un clima di classe positivo, accettante e non competitivo

I bambini che vengono invitati ad utilizzare tabelle, quaderni delle regole, computer ecc… spesso si sentono a disagio rispetto al gruppo classe. Come aiutarli?

Gli strumenti come mappe, regole, tabelle ecc... possono essere presentati a tutta la classe come mezzi da consultare o strumenti da utilizzare per superare difficoltà tecniche e quindi poter utilizzare al meglio le potenzialità cognitive e risolvere i diversi compiti. E' importante far passare questo messaggio sin dalla prima classe della primaria e creare veramente un clima collaborativo nel quale accettare le difficoltà. Con queste premesse, ci saranno bambini che consulteranno ed utilizzeranno liberamente gli strumenti senza paura del giudizio altrui ed altri che pian piano ne faranno a meno senza dare a ciò particolare importanza

da http://www.maestrantonella.it

 
Attenzione al Piano Didattico Personalizzato! PDF Stampa E-mail
Scritto da Alessandra   
Giovedì 06 Dicembre 2012 17:42

Press-IN anno IV / n. 3150
Superando.it del 05-12-2012

Come già accaduto recentemente in Liguria, con la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n. 1178 del 20 settembre scorso, alla quale abbiamo già dedicato ampio spazio, anche il TAR della Toscana, con la Sentenza Breve 1719/12, depositata il 23 ottobre scorso, ha annullato il giudizio di non ammissione alla classe quinta di una scuola superiore, per un alunno certificato con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

Per tale alunno, infatti, era stato predisposto, ai sensi della Legge 170/10 e del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, un Progetto Didattico Personalizzato (PDP), che prevedeva misure compensative e dispensative in alcune discipline. Dalla decisione del TAR toscano, tuttavia, risulta che quanto previsto nel PDP non sia stato rispettato dal Consiglio di Classe, specie per quanto riguarda l’applicazione delle prove equipollenti in esso definite. Il Tribunale ha riscontrato inoltre una carenza di motivazione circa l’aspetto fondamentale della mancata presa in considerazione del fatto che l’alunno fosse stato certificato con DSA, al punto da non evidenziare nel giudizio finale se i risultati negativi fossero stati conseguenza del suo scarso impegno o del DSA del quale non è neppure stata fatta menzione.

Si riporta qui di seguito un passaggio della motivazione della Sentenza, che si conclude con l’ordine impartito all’Amministrazione Scolastica di rinnovare lo scrutinio finale, tenendo conto delle censure della stessa: «In altri termini, nel mentre [il Consiglio di Classe] ha evidenziato l’atteggiamento “non sempre collaborativo in tutte le discipline” del [omissis], ovvero il suo impegno “non uniforme” e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l’incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss’altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell’apprendimento. Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti».

Ancora una volta, dunque, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dei Consigli di Classe sulla necessità che – una volta predisposto un Progetto Didattico Personalizzato – esso debba essere seriamente rispettato, specie riguardo alle misure compensative e dispensative e alle prove equipollenti in esso previste. Inoltre – se si vogliono evitare censure come quelle contenute nel provvedimento del TAR toscano – è necessario evidenziare nella motivazione del giudizio di scrutinio se si sia tenuto conto della situazione di DSA e se, malgrado questo, l’alunno abbia comunque manifestato lacune, nonostante l’applicazione delle misure compensative e dispensative.
Ragionamenti analoghi è bene poi che i Consigli di Classe li svolgano anche in presenza dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), riguardanti gli alunni con disabilità; se infatti su questi non si è ancora appuntata l’attenzione delle famiglie, alla luce però di queste ripetute Sentenze riguardanti gli alunni con DSA, anche quelle famiglie potrebbero “risvegliarsi” su questo medesimo versante.

Lascia invece un po’ perplessi, per concludere, l’ordine impartito all’Amministrazione Scolastica di riformulare il giudizio alla luce delle censure espresse nella Sentenza. Se infatti si fosse trattato di un esame annullato, l’attuazione di tale dispositivo sarebbe stata facile, sottoponendo l’alunno a una nuova prova, nella quale applicare le misure compensative e dispensative e le prove equipollenti non adottate durante l’anno. Ma in presenza dell’obbligo di rifare solo lo scrutinio, vien da chiedersi come si potrebbe tener conto della mancata applicazione di quelle misure.
Sembra quindi proprio che l’Amministrazione debba solo prendere in considerazione la certificazione di DSA – di cui non aveva tenuto conto nello scrutinio – senza però poter verificare in concreto quale sarebbe stato l’esito, nel caso si fossero effettivamente applicate le misure compensative e dispensative.

a cura di Salvatore Nocera,
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.

 
Registrazione delle lezioni a scuola_comunicato AID PDF Stampa E-mail
Scritto da Alessandra   
Giovedì 22 Novembre 2012 13:50

Associazione Italiana Dislessia – Ufficio Stampa Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. – tel. 051/199.800.63Comunicato Stampa del 19/11/2012 Associazione Italiana Dislessia:

 

la registrazione delle lezioni a scuola per motivi di studio individuale è consentita a tutti gli allievi, e non rientra nella legislazione in materia di privacy Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, di cui al Decreto attuativo n. 5669, prevedono - fra gli strumenti atti a favorire lo studio dei dislessici – la possibilità di registrare le lezioni scolastiche al fine di facilitare l’apprendimento. In esse si legge: La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all’obbligo di garantire «l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;

• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

 

La possibilità di registrare le lezioni a scuola ed all’università è uno strumento che la tecnologia offre a chiunque desideri ascoltare nuovamente la lezione, con profitto per l’apprendimento individuale, ed in particolare ai soggetti con DSA – che possono in questo modo essere dispensati dal prendere appunti o dallo studiare direttamente sul libro di testo.

Alcuni Istituti scolastici ed alcuni docenti di scuola primaria e secondaria inferiore e superiore, negano di fatto agli studenti la possibilità di registrare le lezioni avvalendosi impropriamente del diritto alla privacy, che verrebbe “leso” in quanto la riproduzione della voce dell’insegnante che spiega la lezione non sarebbe più circoscritta all’ambiente scolastico. Considerata la normativa attualmente vigente, si deve però precisare che la registrazione delle lezioni per fini individuali di studio non riguarda la legislazione in materia di privacy.

Il Garante della Privacy, interrogato sulla questione, riferisce infatti quanto segue: “…Al riguardo, questa Autorità ha precisato che gli allievi possono registrare le lezioni quando la registrazione viene effettuata per fini personali, come ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro differente utilizzo o eventuale diffusione, anche su internet, è invece necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro consenso esplicito. (…) Su questo ed altri aspetti si trovano utili indicazioni negli opuscoli informativi (…) pubblicati dal Garante per la protezione dei dati personali, scaricabili in formato elettronico dal sito dell'Autorità www.gpdp.it, al seguente collegamento. http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1922676”.

 

Appare dunque chiaro come la registrazione delle lezioni per esclusiva finalità di studio personale (registrazione necessaria agli studenti dislessici per migliorare le proprie performance scolastiche), non possa in alcun modo essere negata proprio da quelle Istituzioni che hanno il dovere di curare l’istruzione e di favorire il diritto allo studio dei ragazzi che vengono loro affidati.

Coloro che vedano negare tale diritto ai loro figli o a loro stessi (nel caso di studenti dislessici adulti), possono dunque richiamare formalmente l’Istituzione scolastica al dovere di ottemperare alle Linee Guida emanate a seguito della Legge 170/2010 di cui al Decreto attuativo, e nel contempo sottolineare che la registrazione delle lezioni è unicamente effettuata a titolo personale, in quanto esercizio del diritto all’uso di uno strumento compensativo per la facilitazione dell’apprendimento individuale, senza altro fine se non tale esplicita motivazione.

 

A questo scopo, esclusivamente per agevolare la comunicazione con la scuola nei casi in cui venisse negata la possibilità di registrare le lezioni, è possibile presentare al Dirigente Scolastico un facsimile della dichiarazione sotto riportata, modificando opportunamente le parti evidenziate.

 

__________________

 

Gent.mo/a Dirigente Scolastico Prof./Prof.ssa…………….…… Istituto………………………….. Oggetto: UTILIZZO DEL REGISTRATORE IN CLASSE PER FINI DI STUDIO INDIVIDUALE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE Il/La sottoscritt../.., …………(nome e cognome), in qualità di genitore/tutore esercente la patria potestà dell’allievo/a ovvero dello studente/studentessa …. (nome e cognome) attualmente frequentante l’Istituto……….(nome della scuola, indicazione della classe e della sezione), in possesso di diagnosi di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), comunica che, in applicazione delle Linee Guida contenute nel Decreto attuativo n. 5669 della Legge n.170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, lo studente/studentessa … (nome e cognome) si potrà avvalere dell’uso del registratore vocale durante le spiegazioni orali dei professori, al fine di riascoltare la lezione, per una migliore memorizzazione della stessa. Il/La sottoscritt…/… precisa inoltre che la registrazione delle lezioni - rappresentando per i dislessici un fondamentale strumento compensativo previsto dalla legislazione sopra segnalata, e consentito dal Garante della Privacy - sarà comunicata ogni volta dallo studente all’insegnante presente in classe, e sarà riprodotta nel pieno diritto dello studente solo ed esclusivamente ai fini di studio individuale. Si dichiara altresì che non sarà fatto alcun altro utilizzo della registrazione effettuata in classe oltre a quello suindicato, senza esplicito consenso delle persone coinvolte - come disposto dall’Autorità del Gpdp (Garante per la Protezione dei Dati Personali). In fede …………………………..… (Firma del dichiarante)

Ultimo aggiornamento Giovedì 22 Novembre 2012 13:53
 
Istruzioni per potenziare le capacità attentive PDF Stampa E-mail
Scritto da Alessandra   
Venerdì 09 Novembre 2012 14:12

1

Senza o scarsa attenzione e  concentrazione non c'è apprendimento!.(A.Chiaretta)

2

L’attenzione è una capacità che indica il benessere del bambino: se questi è in grado di  gestire e veicolare  la sua attenzione in diversi ambiti ( dalla scuola, agli amici, alla famiglia, alla strada)

3

Quando un bambino presenta difficoltà di attenzione, la prima cosa che ci si dovrebbe domandare è come sta il bambino, ossia interrogarsi sul perchè non è in grado di gestire la sua capacità attentiva.

4

Spesso, infatti, quando il bambino si trova in una situazione per lui carica di stress, o difficile da affrontare, vive quello che si può definire un appesantimento emotivo, ossia una sorta di disagio interiore che necessita di tutte le energie a disposizione.

5

Nel momento in cui il bambino coinvoglia tutte le energie per affrontare un suo malessere interiore, anche l’attenzione, poichè è energia con cui affronta la vita, viene necessariamente meno. In questo senso le difficoltà di attenzione sono sintomatiche di un disagio.

6

Di fronte ad un bambino che manifesta difficoltà nel prestare e nel mantenere l’attenzione, quindi, la prima domanda che l’educatore deve porsi è : “dove è la sua energia?”, ” dove la sta impiegando ?”.

7

Da qui parte l’azione educativa volta al potenziamento delle abilità di attenzione del bambino, dalla cura verso il suo benessere e la sua crescita equilibrata, ponendosi come primo obiettivo il riequilibrio emotivo del bambino.

8

Cosa si intende, quindi, per riequilibrio emotivo? Si intende fare in modo che il bambino non si trovi più in uno stato di appesantimento o disagio che lo costringe ad impiegare tutte le sue energie per poterlo sopportare.

9

Aiutare il bambino a raggiungere il riequilibrio emotivo significa far si che, attraverso l’azione educativa, riesca ad elaborare il suo vissuto interiore e a superarlo, liberando, contemporaneamente, le energie, e quindi anche l’attenzione, per tutte le altre dimensioni della vita.

10

Sotto il profilo pratico, ciò corrisponde ad una prima azione educativa basata sull’accoglienza e sull’ascolto del bambino, per comprenderne il vissuto e le problematicità che incontra difficoltà a superare.

11

L’accoglienza e l’ascolto da parte dell’educatore si devono basare sul dialogo, un dialogo privo di giudizi, affinchè il bambino possa esprimere liberamente sè stesso senza la paura di essere giudicato.

12

Quella della comunicazione è una fase molto importante perchè i bambini sono molto sensibili e percepiscono anche il non detto degli adulti. Un atteggiamento di disapprovazione, anche se non verbalizzato, viene percepito dal bambino, che, di conseguenza, tenderà a chiudersi in sè stesso.

13

Per questo motivo è molto importante, da parte degli educatori, una formazione ed un supporto che renda loro possibile portare avanti una comunicazione funzionale, che miri a fare emergere il pensiero del bambino, e , quindi, le basi su cui poter lavorare.

14

Ma poichè parliamo di bambini, di un mondo che va oltre le parole, la sola comunicazione ed ascolto non bastano. Nell’obiettivo di favorire il riequilibrio emotivo del bambino è necessario utilizzare anche altri strumenti per aiutare il bambino a parlare di sè.

15

La relazione educativa dovrà, quindi essere basata sul dialogo, ma anche sul gioco e il disegno. Entrambi dovrebbero essere liberi per permettere al bambino di esprimersi, di manifestare dimensioni di sè che l’educatore dovrà accogliere ed aiutarlo ad elaborare.

16

Solo dopo il raggiungimento del riequilibrio nel bambino, e, quindi, dopo aver incanalato,attraverso l’azione educativa, le energie nella giusta direzione, si può iniziare a lavorare al potenziamento dell’attenzione.

17

I metodi per il potenziamento dell’attenzione sono molteplici: dai sofware, ai giochi strutturati,a materiale cartaceo, fino a giungere ad attività di affinamento dei sensi come il tatto, l’udito e la vista.

18

Riguardo ai sofware, la rete offre un’infinità di programmi scaricabili gratuitamente messi a disposizione in siti che hanno finalità didattiche ed educative. Esistono anche sofware specifici per l’attenzione da acquistare come quelli della erikson.

19

Tra i giochi strutturati, particolarmente funzionali risultano: il memory, che richiede costanza nell’attenzione, i puzzle, che presuppongono l’utilizzo dell’attenzione selettiva e gli shangay, per i quali è necessaria un’attenzione nei movimenti fino motori propri e degli altri.

20

Il materiale cartaceo che si presta ad essere funzionale come strumento di potenziamento dell’attenzione è costituito da : i labirinti, le schede in cui bisogna rilevare le differenze tra le vignette o l’oggetto nascosto, e altre schede simili.

21

Altre attività educative favoriscono l’affinamento sensoriale come l’attenzione uditiva, attraverso la musica, e sensoriale, attraverso attività di movimento. Ogni attività, inoltre, non è mai fine a un solo obiettivo, ma comporta il potenziamento di diverse dimensioni attentive.

22

Per concludere, è importante ribadire che, per potenziare le capacità attentive del bambino, è necessario partire da lui e dal suo vissuto, attraverso un atteggiamento di accoglienza che lo aiuti a incanalare l’energia giusta per l’attenzione.

23

Solo successivamente si può passare ad utilizzare gli strumenti per potenziare l’abilità di attenzione, e anche questi vanno adeguati, nella tipologia, nella modalità e nella tempistica, alla personalità di ciascun bambino.

a cura Dr. Guido Mazzucco-Psicoterapeuta

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Novembre 2012 14:28
 
Impegni docenti in servizio su più scuole PDF Stampa E-mail
Scritto da Alessandra   
Venerdì 19 Ottobre 2012 13:29

Molti docenti in servizio su più scuole non hanno ben chiaro come debbano ripartire i vari impegni funzionali all'insegnamento.

Una nota elaborata da Paolo Pizzo, della segreteria provinciale UIL scuola di Catanzaro risponde in maniera esaustiva ai mille interrogativi legati a questa parte normativa.

Gli obblighi dei docenti in riferimento all’attività d’insegnamento e alle ore funzionali all’insegnamento sono contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL/2007.

In particolare le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:

Fino a 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado) sono comprese anche:
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative”):
1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

Fino a 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione.

Nella programmazione di tali ore occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle 40 ore.

I due tipi di impegni (ore per collegio docenti e sue articolazioni e ore per i consigli di classe, interclasse e intersezione) non possono essere sommati.

Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”.

Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.

Dalle 40+40 ore sono esclusi gli impegni per gli scrutini intermedi e finali:
tali operazioni, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, sono un atto dovuto dal docente e non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno sono ore da retribuire.

Rientrano altresì negli adempimenti individuali dovuti (anch’essi esclusi dalle 40+40):
a) La preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) La correzione degli elaborati;
c) I rapporti individuali con le famiglie.

Il Piano delle attività è deliberato dal collegio dei docenti ed è obbligatorio per tutti i docenti.

Riportiamo alcuni punti fondamentali che dirigenti e docenti devono tenere presente:

  • Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti:
    Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
  • I tempi di convocazione degli organi collegiali sono demandati al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente: Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art. 1 prescrive:
    “La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
    La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
    La circolare citata dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali.
    L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata dal docente come se fosse un’assenza tipica
  • La riunione collegiale (collegio docenti, consiglio di classe ecc.) può anche durare oltre l’orario previsto (tenendo presente gli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile), ma il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata:
    es. durata del collegio dei docenti stabilita per due ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.
    Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).+
  • Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore:
    Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
  • Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel “giorno libero”: Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
  • Se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive (17,50 all’ora) o all’esonero dalla partecipazione.

Il CCNL/2007 non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo d’istituto anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, come detto in premessa, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei”) non superi le 40 ore annue.

Non sono maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento per il docente che accetta ore eccedenti il proprio orario di obbligo (fino alle 24 ore):

Il tetto massimo delle 40 ore vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno. Ne consegue che chi ha più ore rispetto l’orario d’obbligo d’insegnamento avrà maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione; non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento.

Le attività di programmazione o l’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni o gli incontri collegiali svolti dopo il termine delle stesse (esclusi gli scrutini/esami e gli atti relativi alla valutazione) rientrano nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto per i consigli di classe e collegi docenti. A nulla rileva il fatto che le attività in questione siano svolte di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.

Di conseguenza nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività i docenti non possono essere obbligati (un ordine di servizio in tal senso è da ritenersi illegittimo):

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Un caso particolare: Docenti che svolgono servizio in più scuole ed eventuale coincidenza tra attività collegiali

Partiamo da un punto: non esiste nessuna norma o disposizione specifica che indichi che il docente che svolge servizio in più scuole debba partecipare alle attività funzionali all’insegnamento in proporzione al proprio orario di servizio in ciascuna scuola.

Dobbiamo però dire che per dirimere la questione non ci sarebbe bisogno di una disposizione specifica perché il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Tale principio è estensibile alle ore funzionali all’insegnamento, pertanto i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal Piano delle attività (40 +40 ore) proporzionale al loro orario di lezione settimanale svolto in ciascuna scuola, o comunque la somma delle ore di tali incontri collegiali non potrà superare quella che il docente avrebbe svolto prestando servizio in una sola scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

Non possiamo infatti immaginare che un docente che presta servizio per 9 ore nella scuola A e 9 ore in quella B svolga fino 40 ore di collegi docenti nella scuola A e fino 40 in quella B.

I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso orario d’insegnamento (18 ore nel nostro esempio) ma svolte in una sola sede.

Sarà quindi cura dei dirigenti delle due (o più) scuole fare in modo che il docente abbia un impegno proporzionale al proprio orario di servizio, decidendo fin dall’inizio a quali incontri il docente dovrà partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola.

Detto questo può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno).

Se nell'elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:

Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio)che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.

È inutile precisare che la presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.

Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti.

Particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale:
Es. docente che insegna nella scuola A con attività d’insegnamento diurna e nella scuola B con attività d’insegnamento serale. Nella scuola A si svolgerà un incontro collegiale nello stesso giorno in cui il docente ha attività d’insegnamento nella scuola B.

Si chiede quindi quale impegno abbia la “priorità”: la lezione o la riunione collegiale?

Non esiste una norma o circolare che dica esplicitamente quale impegno collegiale abbia la priorità sull’altro, ma il Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) agli artt. 5, 7 e 8 trattando nello specifico degli organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori dà sicuramente qualche indicazione ed è l’unica norma a cui fare riferimento.

L’art. 5 comma 8 indica che “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni..”

L’art. 7 comma 5 specifica che “Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione”.

Lo stesso è indicato per il consiglio d’istituto (art. 8 comma 9): “Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione”.

Non vi è quindi nessun dubbio nell’affermare che la lezione del docente ha la priorità sulle riunioni degli organi collegiali, i cui incontri dovranno necessariamente svolgersi in orari non coincidenti con le lezioni (specificando così un’“importanza” o “priorità” della lezione rispetto agli incontri collegiali) e le cui decisioni oltretutto possono essere raggiunte con l’espressione della maggioranza dei docenti.

Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell’ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del “quorum strutturale” affinché l’adunanza sia valida.

Non a caso l’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che “Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.

Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.

Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini.

Ricordiamo infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.

Pertanto il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione.

Fonte: OrizzonteScuola

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Ottobre 2012 13:30
 
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